Guida Dettagliata alla Compilazione della Dichiarazione di Rispondenza degli Impianti

DiRi

Indice dei contenuti

Introduzione

La Dichiarazione di Rispondenza, o DIRI, è un documento che sostituisce la Dichiarazione di Conformità per gli impianti esistenti, quando il documento originale non è disponibile. Questo articolo illustra le caratteristiche, le differenze e l’importanza della DIRI nel contesto degli impianti edilizi.

Asseverare la rispondenza di un impianto esistente è un atto di estrema responsabilità. La Di.Ri. può essere redatta esclusivamente per impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008. Al di fuori di questo intervallo, il documento è privo di valore legale e costituisce un rischio per chi lo firma. Il mio ruolo è garantire che ogni tassello del mosaico normativo sia perfettamente incastrato attraverso la Regia Tecnica.

Quando è Necessaria la Dichiarazione di Rispondenza?

La DIRI è richiesta quando la Dichiarazione di Conformità originale è smarrita o non reperibile. Introdotto con il D.M. 37/08, questo documento è essenziale per certificare la legalità di impianti installati tra il 1990 e il 2008. Nel caso di nuovi impianti o modifiche agli impianti esistenti dopo il 2008, si richiederà la Dichiarazione di Conformità.

Impianti Oggetto della Dichiarazione di Rispondenza

La DIRI riguarda una vasta gamma di impianti, tra cui:

  • Produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica;
  • Impianti radiotelevisivi, antenne e parafulmini;
  • Riscaldamento e climatizzazione a fluido;
  • Impianti idrici;
  • Trasporto del gas allo stato liquido o aeriforme;
  • Sollevamento di persone o carichi tramite ascensori e montacarichi;
  • Impianti di protezione antincendio.

Contenuti e Struttura della Dichiarazione di Rispondenza

La DIRI richiede un’ispezione visiva dell’impianto, valutando la conformità alle normative dell’epoca di installazione. I documenti necessari includono schemi e planimetrie degli impianti, una relazione del professionista, prove e misurazioni specifiche, identificazione e abilitazione del professionista, riferimenti a dichiarazioni preesistenti e validazione con timbro.

Chi Può Redigere la Dichiarazione di Rispondenza?

Oltre ai requisiti di anzianità (5 anni), la redazione di una Di.Ri. inattaccabile richiede una diagnosi strumentale profonda. Lo Studio 3Dr non si limita a un’ispezione visiva, ma coordina l’analisi storica documentale — dal 1888 ad oggi — incrociandola con le prove di campo per validare lo Stato Legittimo dell’immobile ai sensi del decreto Salva-Casa. Prima di procedere, è fondamentale richiedere un Audit Tecnico Preliminare.

I Passi Chiave per la Compilazione

Dati dell'Installatore

La Dichiarazione inizia con l’indicazione dei dati identificativi dell’installatore, inclusi i dettagli di registrazione presso la Camera di Commercio e l’eventuale iscrizione a registri professionali o albi di categoria.

Descrizione dell'Impianto

Nella presente sezione, si chiedono le informazioni relative all’impianto, accompagnate dalla dichiarazione di aver condotto un sopralluogo preliminare. Durante questa fase, sarà cruciale stimare l’anno di installazione dell’impianto. È altresì necessario fornire dettagli sulla posizione dell’impianto e i dati dell’attuale proprietario, insieme alla destinazione d’uso dell’edificio.

Dichiarazioni

Nella presente sezione, il certificatore attesta sotto la propria responsabilità la conformità dell’impianto alla normativa in vigore al momento della sua installazione, nel limite delle verifiche materialmente possibili. Questa valutazione tiene conto delle condizioni operative e degli scopi previsti per l’impianto.

Allegati obbligatori e facoltativi

Allegati obbligatori

Contrariamente alla Dichiarazione di Conformità (Di.Co), nella Dichiarazione di Rispondenza sarà obbligatorio includere esclusivamente le relazioni delle verifiche dell’impianto. È comunque possibile allegare ulteriori dichiarazioni o progetti rinvenuti durante il sopralluogo e la verifica dell’impianto.

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Va precisato che le Camere di Commercio non rilasciano un certificato materiale di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Di conseguenza, tale allegato si compone effettivamente di un duplicato dell’estratto camerale in cui vengono specificate le categorie di impianti per le quali l’azienda risulta abilitata.

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere.

Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere. Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas si intende l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

Impianti di protezione antincendio. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.

Firma della dichiarazione

La dichiarazione di rispondenza deve essere firmata sia dal dichiarante che dal responsabile tecnico dell’impresa. Il dichiarante è il titolare o il rappresentante legale dell’impresa installatrice, come indicato nella registrazione camerale. Il responsabile tecnico è la persona che soddisfa i requisiti tecnico-professionali, come riportato nella registrazione camerale. Se un’impresa ha più responsabili tecnici (ad esempio uno per impianti elettrici e un altro per impianti di rilevazione incendio), ciascuno deve firmare le dichiarazioni rilasciate per la tipologia di impianto di propria competenza. Gli artigiani, per legge, sono titolari e responsabili tecnici delle rispettive imprese e, di conseguenza, firmano la dichiarazione in entrambi i ruoli.

Ricevuta della dichiarazione

Al momento della consegna della dichiarazione di conformità al cliente, è consigliabile che l’installatore richieda la firma anche sulla propria copia come ricevuta per attestare formalmente la consegna stessa e dissipare qualsiasi possibile incertezza sulla sua avvenuta presa in carico.

Numero di copie della dichiarazione di rispondenza

In base alle diverse procedure burocratiche che il committente deve affrontare, è necessario predisporre un numero adeguato di copie aggiuntive della dichiarazione di rispondenza. Di seguito si elenca il caso più rigoroso:

  • Una copia da consegnare al Committente;
  • Una copia da presentare al Comune per il rilascio del certificato di agibilità (se l’edificio non ne è ancora provvisto; in altre circostanze, la documentazione può essere conservata presso la sede del committente e mostrata all’Amministrazione su richiesta per controlli);
  • Una copia da conservare presso il costruttore dell’impianto;
  • Una copia destinata al Distributore di energia (nel caso in cui l’edificio non disponga ancora di fornitura elettrica);
  • Una copia da allegare alla pratica di prevenzione incendi, se richiesta.

Conservazione della dichiarazione di rispondenza da parte dell'installatore

La DIRI certifica la conformità dell’impianto alle normative dell’epoca di installazione. Non è obbligatorio aggiornare l’impianto alle normative attuali a meno che non venga modificato. In caso di modifiche, è richiesta una nuova Dichiarazione di Conformità.

Nel 2026, la conservazione della Di.Ri. non è solo un onere del proprietario, ma una garanzia di commerciabilità. Senza una validazione che attesti la rispondenza alle tolleranze costruttive della L. 105/2024, l’immobile rischia svalutazioni o blocchi in fase di rogito. La nostra Regia Tecnica assicura che il documento sia congruente con l’intero fascicolo del fabbricato.

Deposito della Di.Co e della Di.Ri

Entro 30 giorni dal termine dei lavori, la Dichiarazione deve essere depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune in cui è ubicato l’impianto.

Modalità di deposito:

Importante: Le modalità di deposito possono variare da Comune a Comune. Si consiglia sempre di verificare le procedure specifiche sul sito web del Comune interessato prima di procedere.

Approfondisci l’argomento leggendo:

Guida al Deposito della Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) e di Conformità (Di.Co.): Tutto ciò che devi sapere

Area Download: Modulistica Validata

Allegati obbligatori per nuove installazioni, trasformazioni e ampliamenti. Include Relazione Tipologia Materiali e Schema Funzionale.

Allegati tecnici gas UNI 7129 e Delibera 40/14. Protocollo di protezione per la firma digitale sui portali PA.

Protocollo completo per impianti idrosanitari, condizionamento e termici. Validato per la conformità urbanistica.

Allegati obbligatori per canne fumarie (UNI 10845) e prevenzione incendi. Protocollo validazione Stato Legittimo.

Attenzione: Allerta Penale SPID

Attenzione: La trasmissione digitale tramite SPID/CIE sui portali PA trasforma la tua firma in un’asseverazione formale tracciabile. Dichiarare dati catastali o contesti urbanistici non conformi allo Stato Legittimo (L. 105/2024) espone al reato di falsità ideologica (Art. 483 c.p.).

“Nel 2026, la tecnica non può prescindere dallo Stato Legittimo. Emettere documenti tecnici su immobili non conformi espone l’installatore a rischi penali tracciati digitalmente via SPID.”

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La Nota del Regista Tecnico

“Asseverare la rispondenza di un impianto esistente è un atto di estrema responsabilità civile e penale. La Di.Ri. opera in una finestra temporale millimetrica (13/03/1990 – 27/03/2008) e richiede una diagnosi strumentale che non ammette approssimazioni. Senza un riscontro oggettivo e una validazione urbanistica preventiva, il tecnico rischia l’incriminazione per falsità ideologica (Art. 483 c.p.). Il mio ruolo è quello del Regista: coordino l’analisi storica documentale — dal 1888 ad oggi — incrociandola con le prove strumentali sul campo. L’obiettivo della Regia Tecnica è sbloccare la commerciabilità del patrimonio garantendo che ogni tassello del mosaico normativo sia perfettamente incastrato.”
Immagine di Francesco Cagnino

Francesco Cagnino

Technical Manager
Fondatore dello Studio 3Dr, coordina le pratiche edilizie più complesse sul territorio di Torino, garantendo soluzioni tempestive per sbloccare compravendite e cantieri.

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