In questi giorni ho sentito molte informazioni creative sul futuro della Detrazione Fiscale del 55% ai fini della riqualificazione energetica, ma quella che mi ha fatto più sorridere è stata l’informazione che era stata “ridotta al 45%… forse 30%…”.
Ora, grazie alla “Legge per la Stabilità del 2011″ ossia “ex Legge Finanziaria” ma in modo più specifico, e forse più corretto, Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ho pensato che sarebbe stato opportuno fare un pò di chiarezza.
In primis, un veloce, ma importante, excursus del più discusso incentivo:
ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti.
ha specificato nel dettaglio gli interventi per i quali spetta la detrazione e la procedura per
richiederla.
ha fornito chiarimenti sulla detrazione: beneficiari,
edifici interessati, interventi agevolati, adempimenti, spese detraibili, ecc.
ha ampliato la definizione di tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione, dell’attestato di
certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa; ha previsto la possibilità, in caso di più interventi
sullo stesso immobile, di produrre un solo attestato di certificazione o qualificazione energetica e una sola scheda
informativa relativa ai lavori realizzati; ha chiarito i requisiti tecnici che i pannelli solari devono avere per essere
ammessi all’agevolazione.
ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2010; ha corretto la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali rendendo operativa l’agevolazione anche per gli interventi su coperture e pavimenti. Ha, inoltre, eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; ha esteso la detrazione del 55% alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, e alla sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
ha fissato i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare ‐dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 ‐ per accedere alla detrazione del 55% per gli interventi di “riqualificazione
globale” e per quelli relativi alle strutture opache verticali, orizzontali e alle finestre.
intervenendo sul precedente DM 19 febbraio 2007, ha aggiornato al 2010 le disposizioni, in
attuazione della Finanziaria 2008, e ha apportato alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni.
Ha disposto che gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono avere
l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori
definiti dal DM 11 marzo 2008; ha introdotto la scheda informativa per interventi di sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari, e la procedura semplificata per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
ha introdotto l’obbligo di inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate; per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
ha disciplinato i termini e le modalità per l’invio della comunicazione (introdotta dal DL 185/2008) da inviare per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, qualora le spese siano state sostenute a cavallo di più di un periodo d’imposta.
ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.
ha semplificato le procedure e ridotto gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Tra le altre cose, l’asseverazione di un tecnico abilitato può essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dall’art. 28, comma 1, della legge 10/1991.
Con il provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la
trasmissione della comunicazione telematica relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta. Il servizio di
invio telematico della comunicazione è attivo dal 4 gennaio 2010.
ha modificato i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55%.
ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici versati
dai clienti che usufruiscono della detrazione alle imprese che hanno realizzato gli interventi. Il calcolo della ritenuta va effettuato sul totale del bonifico, dopo aver scorporato l’Iva.
ha prorogato fino al 31dicembre 2011 la detrazione del 55%, e ha portato da cinque a dieci anni il periodo di detrazione delle spese.